Ricorso AFAM, la valenza abilitante dei Diplomi Accademici.
- Consulenti Scuola
- 17 set 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Pomigliano D'Arco-Nola-Vico Equense
Docenti aventi un titolo c.d. AFAM sono al momento illegittimamente esclusi dalle Graduatorie di Istituto in II fascia, poiché detto titolo non è considerato abilitante dal MIUR. La normativa riferita ai docenti AFAM risulta, infatti, piuttosto articolata per questo è opportuno puntualizzare la peculiare situazione in cui si trovano tutti coloro i quali oggi sono in possesso di questa tipologia di titoli. Pare opportuno innanzitutto distinguere tra: – i docenti AFAM in possesso di un diploma di vecchio ordinamento conseguito nel 1999, unitamente ad un diploma di scuola secondaria di II grado conseguito entro il 2012; – i docenti AFAM laureati (c.d. II livello) conseguito post 2012, ma non abilitati tramite TFA o PAS. Con riferimento alla prima categoria, va precisato che attraverso la riforma del 2012 (L. 228/2012), i diplomati di primo livello sono stati equiparati ai diplomati di secondo livello se, oltre al diploma al conservatorio conseguito entro il 1999, hanno conseguito anche un ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado, e ciò fino all’anno 2012 (comma 107, art. 1 della L. 228/2012). Alla luce di ciò, pertanto, l’esclusione dall’inserimento in II fascia, nelle Graduatorie di Istituto, dei diplomati vecchio ordinamento ante 1999 da parte del Ministero, risulta essere in pieno contrasto con la normativa esistente. In particolare, è stato osservato che il D.M. n. 249/2010, il quale ha previsto come requisito essenziale per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di I e II grado, oltre al possesso della laurea magistrale anche l’avvenuto svolgimento di un TFA o di un PAS risulta in pieno contrasto con la disposizione di legge sopracitata (L. n. 228/2012) che ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di II livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato.

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In tal senso si sono già espressi i Giudici del Lavoro che, per ciò che concerne i docenti che hanno ottenuto un diploma c.d. abilitante prima del 1999 e che sono in possesso di un secondo diploma di scuola superiore, hanno disposto il loro inserimento in II fascia, nelle suddette graduatorie. Come sottolineato anche dai Giudici che si sono già pronunciati sulla questione “E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” Tutti i possessori di un titolo accademico divenuto equipollente a quello di secondo livello, possono quindi adire le vie giudiziarie al fine specifico di vedersi riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento.
In ordine alla seconda categoria, ovvero i docenti laureati o in possesso di Diploma di II livello post 2012, invece, va opportunamente evidenziato che per determinate classi di concorso (A-53, A-55, A-57, A-58, A-59, A-63, A-64) non sono mai stati istituiti dei percorsi abilitanti ordinari o speciali utili a permettere l’accesso all’insegnamento di queste nuove classi di concorso istituite per la prima volta con il D.p.r. n.19 del 2016. Pertanto, tutti coloro i quali volessero accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto, potranno agire per essere inseriti.
1) tre copie della procura rilasciata all’Avv.
2) copia del documento di identità;
3) copia del codice fiscale (tessera sanitaria);
4) autodichiarazione o diploma avvenuto conseguimento titolo
ITP AFAM o Dottore di Ricerca;
5) compilazione della domanda di inserimento in II fascia (modello A1, scaricabile dal sito del MIUR ). Tale tesi è stato peraltro, accolta con numerosi provvedimenti ottenuti dal nostro Studio legale in occasione dello scorso concorso a cattedre indetto con D.D.G.
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